ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’: un “boccone amaro”
30 Novembre 2018Quando si riceve un immobile in eredità si è tutti felici e contenti.
Si pensa a quante cose si potranno fare, a quanti sogni si potranno realizzare finchè….
arriva il momento della burocrazia all’italiana…
Si entra nel vortice della dichiarazione di successione: chi può farla, cosa bisogna pagare all’Agenzia delle Entrate? Ma questo è un altro argomento che verrà trattato “prossimamente su questo blog!”
Espletate tutte le formalità burocratiche di rito, sborsati un bel pò di quattrini ma soprattutto trovato l’acquirente, si arriva finalmente davanti al Notaio….
Ed ecco che giunge inaspettata una notizia.
Cari venditori siete consapevoli che dovete pagare al Notaio una tassa con un minimo di onorario per “espletare la formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità”?
Vi garantisco che a quel punto insorgono i venditori perchè non comprendono esattamente cosa si intende “per espletare…….” o soprattutto controbattono: ma noi abbiamo già pagato la successione e tutte le tasse!!!
Dopo un “parapiglia” tra Notaio, contabile del Notaio (colei che presenta la fattura!!!!), agente immobiliare e venditori ecco giunge la spiegazione spesso comunque non capita ma subita.
In poche parole: quanto una persona viene a mancare quelli che comunemente pensano di essere già gli eredi altro non sono che “chiamati all’eredità” quindi per assumere la veste di eredi devono compiere un’azione che si chiama “accettazione dell’eredità”.
Parliamo di quella che è oggetto di questo articolo: l’accettazione tacita di eredità–
Cosa significa? Che un chiamato all’eredità compie un atto che comporta l’implicità volontà di accettare l’eredità lasciata dal caro estinto e che solo l’erede potrebbe fare: esempio vendere l’appartamento ereditato.
Ecco quindi che entra in gioco nuovamente l’Agenzia delle Entrate ma questa volta Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) dove dovrà essere fatta la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità (ove ci sarà il nome del defunto e di tutti gli eredi) e poi verrà trascritto l’atto di compravendita.
Così tutti quanti potranno vedere il collegamento tra l’atto di acquisto del defunto e la vendita fatta dagli eredi del defunto.
Questo collegamento viene definito “principio di continuità delle trascrizioni” ed è disciplinato dall’articolo 2650 del Codice Civile.
Morale della favola: questo balzello a carico dei venditori è un obbligo di legge.
Categorie: Consigli, Curiosità, Il mondo immobiliare, Senza categoria, Tasse e Fisco